Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 277
Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
In vigore dal 4 dic 1947
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-277