Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo PRIMO
Art. 949 bis
Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.
In vigore dal 21 ott 2005
(Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-949-bis