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Art. 949 bis
961 / 1356Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.
In vigore dal 21 ott 2005
(Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
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