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Art. 940 ter
Sostituibilità dell'aeromobile.
In vigore dal 29 mag 2006
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-940-ter