Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMOCapo II

Art. 940 ter

Sostituibilità dell'aeromobile.

In vigore dal 29 mag 2006
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-940-ter

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