Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 940 ter
968 / 1356Sostituibilità dell'aeromobile.
In vigore dal 29 mag 2006
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-940-ter