Art. 940 ter · Sostituibilità dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMOCapo II

Art. 940 ter

968 / 1356

Sostituibilità dell'aeromobile.

In vigore dal 29 mag 2006
Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

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