Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 897
Assunzione dei componenti dell'equipaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-897