Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 897

Assunzione dei componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
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