Art. 897 · Assunzione dei componenti dell'equipaggio.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 897

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Assunzione dei componenti dell'equipaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
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