Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 898

Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri.

In vigore dal 21 apr 1942
All'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare può autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purchè in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.
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