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Art. 855

Responsabilità del costruttore.

In vigore dal 21 apr 1942
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purchè abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.
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