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Art. 854
Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell' primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli .
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