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Art. 851
Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità.
In vigore dal 21 ott 2005
Il ministro per l'aeronautica può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli . Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del ENAC non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
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