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Art. 836
Trasmissione degli atti alle autorità competenti.
In vigore dal 11 feb 2017
L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-836