Art. 836 · Trasmissione degli atti alle autorità competenti.
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Art. 836

849 / 1356

Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

In vigore dal 11 feb 2017
L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

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Pro

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