Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo NONO
Art. 834
Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita.
In vigore dal 11 feb 2017
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto..
L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.
Le tue annotazioni
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