Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo III

Art. 765

Impiego dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
L'aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato. Tuttavia l'aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.
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