Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo III

Art. 769

Visite ed ispezioni all'estero.

In vigore dal 21 ott 2005
All'estero, le visite e le ispezioni di cui all' per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-769

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