Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 763
Condizioni di navigabilità.
In vigore dal 21 apr 1942
L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato.
Storico versioni
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