Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo III
Art. 763
776 / 1356Condizioni di navigabilità.
In vigore dal 21 apr 1942
L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato.
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