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Art. 411
Trasporto del bagaglio registrato.
In vigore dal 21 apr 1942
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
Storico versioni
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