Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. I

Art. 407

Operazioni di imbarco e di sbarco.

In vigore dal 21 apr 1942
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.
Storico versioni

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