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Art. 408
Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.
Storico versioni
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