Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 1278

Contributi dello Stato per il pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.
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