Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 1276

Rimozione di cose sommerse.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.
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