Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 1274

Occupazione di zone portuali.

In vigore dal 21 apr 1942
Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione.
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