Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1201 bis

Inosservanza dell'ordine di approdo.

In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottemperà all'ordine di approdo previsto nell', o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottemperà all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1201-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo