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Art. 1086
Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie.
In vigore dal 29 mag 2006
La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della personale aeronautico.
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