Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo I

Art. 1089

Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato.

In vigore dal 21 apr 1942
Se i delitti previsti negli del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero; 2) da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano; 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
Storico versioni

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