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Art. 1081
Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice.
In vigore dal 21 apr 1942
Fuori del caso regolato nell' del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.
Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.
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