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Art. 12
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In vigore dal 1 apr 2023
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1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-12