Art. 12 · Rinvio esterno
Parte ILibro ITitolo I

Art. 12

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Rinvio esterno

In vigore dal 1 apr 2023
. Rinvio esterno. 1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-12