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Art. 8
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
In vigore dal 31 dic 2024
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Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.
1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall', commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-8