CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 964

Imposte e altri pesi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-964

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