CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 969
Ricognizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-969