Art. 964 · Imposte e altri pesi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 964

1059 / 3261

Imposte e altri pesi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-964