Art. 768 quater
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-768-quater
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Al contratto che trasferisce l'azienda o le partecipazioni devono obbligatoriamente partecipare il coniuge e tutti i potenziali eredi legittimari dell'imprenditore. Chi riceve l'azienda deve liquidare gli altri partecipanti pagando una somma equivalente alle quote di riserva loro spettanti, salvo che questi vi rinuncino oppure si accordi una liquidazione in natura con altri beni. I beni assegnati ai non titolari dell'azienda vengono calcolati a deconto della loro futura quota di legittima e possono essere attribuiti anche con un contratto successivo collegato. Infine, quanto ricevuto dai partecipanti attraverso questi accordi è protetto e non può essere soggetto a futura collazione o riduzione.
La norma serve a garantire il passaggio generazionale dell'azienda o delle partecipazioni societarie tutelando contemporaneamente i diritti del coniuge e dei futuri eredi legittimari dell'imprenditore.
Si applica all'imprenditore, a coloro che ricevono l'azienda o le partecipazioni societarie, nonché al coniuge e a tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione.
Un imprenditore decide di trasferire l'intera azienda di famiglia a uno solo dei suoi due figli con la partecipazione dell'altro figlio e del coniuge. Il figlio che riceve l'azienda liquida in denaro al fratello e alla madre il controvalore delle quote di riserva a loro spettanti per legge. In questo modo, quanto trasferito a ciascuno è definitivo e non potrà essere rimesso in discussione con future azioni di collazione o riduzione.
Obbligo di partecipazione al contratto per il coniuge e per tutti i potenziali legittimari; obbligo per gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni di liquidare gli altri partecipanti con denaro o beni in natura, salvo rinunzia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.