CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV
Art. 768 sexies
Rapporti con i terzi.
In vigore dal 16 mar 2006
All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell', aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-768-sexies