CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2651

Trascrizione di sentenze.

In vigore dal 19 apr 1942
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2651

In sintesi

La disposizione impone di trascrivere nei registri pubblici specifiche sentenze. L'obbligo riguarda le decisioni dei giudici che accertano l'estinzione per prescrizione di determinati diritti, oppure il loro acquisto per usucapione. Si applica inoltre a tutti gli altri acquisti avvenuti in modi che normalmente non sono soggetti a trascrizione. I diritti interessati sono quelli previsti dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.

Perché esiste questa norma

La norma serve a rendere pubblici e certi gli acquisti o le estinzioni di diritti reali avvenuti per sentenza, assicurando la corretta informazione nei registri immobiliari.

A chi si applica

Si applica a chiunque ottenga o sia interessato da una sentenza che riconosce l'acquisto o l'estinzione dei diritti indicati.

Esempio pratico

Una persona ottiene una sentenza dal tribunale che accerta il suo acquisto di una casa per usucapione. A questo punto, per dare corretta evidenza al provvedimento, la sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di trascrivere le sentenze indicate dal testo; non sono specificate sanzioni dirette nel testo della norma.

Domande frequenti

Quali sentenze si devono trascrivere ai sensi di questo articolo?Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione (o in altro modo non soggetto a trascrizione) uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
La norma menziona espressamente la prescrizione?Sì, include le sentenze da cui risulta estinto un diritto per prescrizione tra quelle per cui vige l'obbligo di trascrizione.
La regola vale per qualsiasi acquisto non soggetto a trascrizione?Vale per gli acquisti avvenuti per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione, purché relativi ai diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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