Art. 2651
Trascrizione di sentenze.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2651
Trascrizione di sentenze.
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La disposizione impone di trascrivere nei registri pubblici specifiche sentenze. L'obbligo riguarda le decisioni dei giudici che accertano l'estinzione per prescrizione di determinati diritti, oppure il loro acquisto per usucapione. Si applica inoltre a tutti gli altri acquisti avvenuti in modi che normalmente non sono soggetti a trascrizione. I diritti interessati sono quelli previsti dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
La norma serve a rendere pubblici e certi gli acquisti o le estinzioni di diritti reali avvenuti per sentenza, assicurando la corretta informazione nei registri immobiliari.
Si applica a chiunque ottenga o sia interessato da una sentenza che riconosce l'acquisto o l'estinzione dei diritti indicati.
Una persona ottiene una sentenza dal tribunale che accerta il suo acquisto di una casa per usucapione. A questo punto, per dare corretta evidenza al provvedimento, la sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Obbligo di trascrivere le sentenze indicate dal testo; non sono specificate sanzioni dirette nel testo della norma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.