CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2649
Cessione dei beni ai creditori.
In vigore dal 19 apr 1942
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2649