CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2645
Altri atti soggetti a trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell', salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2645