Art. 2651 · Trascrizione di sentenze.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I

Art. 2651

2950 / 3280

Trascrizione di sentenze.

In vigore dal 19 apr 1942
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2651