Art. 2430
Riserva legale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2430
Riserva legale.
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Ogni anno, una società deve prelevare almeno un ventesimo (il 5%) degli utili netti per formare una riserva legale. Questo obbligo di accantonamento prosegue fino a quando la riserva non raggiunge un quinto (il 20%) del capitale sociale complessivo. Qualora questo fondo dovesse diminuire per qualsiasi motivo, deve essere obbligatoriamente reintegrato seguendo le stesse modalità. Restano in ogni caso valide eventuali regole differenti stabilite da leggi speciali.
La norma impone di accantonare una parte dei guadagni aziendali per creare un fondo di garanzia a tutela della stabilità economica della società e del suo capitale.
Si applica alle società che realizzano utili netti annuali e devono costituire o mantenere la riserva rapportata al proprio capitale sociale, fatte salve le leggi speciali.
Una società che chiude l'anno con 100.000 euro di utili netti deve destinarne almeno 5.000 (la ventesima parte) al fondo di riserva legale. La società continuerà ad accantonare questa quota ogni anno fino a quando la riserva non sarà pari al 20% del proprio capitale sociale. Se in futuro la riserva scende al di sotto di tale soglia, l'azienda dovrà riprendere gli accantonamenti annuali fino al suo completo ripristino.
Obbligo di dedurre annualmente almeno la ventesima parte degli utili netti per la riserva fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, nonché l'obbligo di reintegro qualora la riserva venga diminuita per qualsiasi ragione.
L'articolo 2430 è stato modificato dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento 091G0158 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.