CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. IX

Art. 2430

Riserva legale.

In vigore dal 1 gen 2004
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2430

In sintesi

Ogni anno, una società deve prelevare almeno un ventesimo (il 5%) degli utili netti per formare una riserva legale. Questo obbligo di accantonamento prosegue fino a quando la riserva non raggiunge un quinto (il 20%) del capitale sociale complessivo. Qualora questo fondo dovesse diminuire per qualsiasi motivo, deve essere obbligatoriamente reintegrato seguendo le stesse modalità. Restano in ogni caso valide eventuali regole differenti stabilite da leggi speciali.

Perché esiste questa norma

La norma impone di accantonare una parte dei guadagni aziendali per creare un fondo di garanzia a tutela della stabilità economica della società e del suo capitale.

A chi si applica

Si applica alle società che realizzano utili netti annuali e devono costituire o mantenere la riserva rapportata al proprio capitale sociale, fatte salve le leggi speciali.

Esempio pratico

Una società che chiude l'anno con 100.000 euro di utili netti deve destinarne almeno 5.000 (la ventesima parte) al fondo di riserva legale. La società continuerà ad accantonare questa quota ogni anno fino a quando la riserva non sarà pari al 20% del proprio capitale sociale. Se in futuro la riserva scende al di sotto di tale soglia, l'azienda dovrà riprendere gli accantonamenti annuali fino al suo completo ripristino.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di dedurre annualmente almeno la ventesima parte degli utili netti per la riserva fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, nonché l'obbligo di reintegro qualora la riserva venga diminuita per qualsiasi ragione.

Cosa è cambiato

L'articolo 2430 è stato modificato dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento 091G0158 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Domande frequenti

Quale quota degli utili netti deve essere destinata alla riserva legale?Deve essere prelevata una somma pari ad almeno la ventesima parte (il 5%) degli utili netti annuali.
Fino a quando sussiste l'obbligo di accantonamento?L'obbligo dura finché la riserva legale non raggiunge il quinto (il 20%) del capitale sociale.
Cosa succede se la riserva legale viene intaccata o ridotta?La riserva deve essere reintegrata deducendo nuovamente almeno un ventesimo degli utili netti annuali fino al raggiungimento della soglia prevista.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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