CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. IX
Art. 2432
Partecipazione agli utili.
In vigore dal 1 gen 2004
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2432