CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. IX
Art. 2430
2643 / 3261Riserva legale.
In vigore dal 1 gen 2004
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2430