Art. 2430 · Riserva legale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. IX

Art. 2430

2643 / 3261

Riserva legale.

In vigore dal 1 gen 2004
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2430