CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo IV

Art. 2026

Pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2026

In sintesi

La legge stabilisce che un titolo nominativo può essere dato in pegno attraverso la semplice consegna del documento, a patto che sia apposta una girata con la dicitura «in garanzia» o una formula equivalente. In questo modo, il creditore riceve il titolo come garanzia del proprio credito senza diventarne il pieno proprietario. Di conseguenza, chi riceve il titolo in garanzia non può trasferirlo liberamente ad altri soggetti. L'unica possibilità di ulteriore trasferimento concessa al creditore è quella di effettuare una girata per procura.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina una modalità semplificata per costituire in pegno un titolo nominativo, tutelando al contempo il debitore limitando la facoltà di circolazione del titolo da parte del creditore pignoratizio.

A chi si applica

Si applica a chi intende costituire o ricevere in pegno un titolo nominativo (debitore e creditore pignoratizio/giratario in garanzia).

Esempio pratico

Un soggetto chiede un prestito e, per garantire la restituzione della somma, consegna alla banca un certificato azionario nominativo apponendo sul retro la dicitura «girato in garanzia». La banca detiene il titolo a garanzia del rimborso ma non può venderlo o trasferirlo a terzi come se fosse proprio, potendo agire solo tramite girata per procura se necessario.

Adempimenti e conseguenze

Il giratario in garanzia ha l'obbligo di non trasmettere ad altri il titolo, salvo che lo faccia mediante girata per procura.

Domande frequenti

Come si può costituire in pegno un titolo nominativo?Si può fare mediante la consegna materiale del titolo, dopo averlo girato con la clausola «in garanzia» o un'altra formula equivalente.
Quali parole devono essere inserite nella girata per costituire il pegno?Deve essere inserita la clausola «in garanzia» oppure un'altra dicitura di valore equivalente.
Il soggetto che riceve il titolo in garanzia può trasferirlo ad altri?No, non può trasmettere il titolo liberamente a terzi, ma può farlo esclusivamente mediante una girata per procura.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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