Art. 2026
Pegno.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2026
Pegno.
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La legge stabilisce che un titolo nominativo può essere dato in pegno attraverso la semplice consegna del documento, a patto che sia apposta una girata con la dicitura «in garanzia» o una formula equivalente. In questo modo, il creditore riceve il titolo come garanzia del proprio credito senza diventarne il pieno proprietario. Di conseguenza, chi riceve il titolo in garanzia non può trasferirlo liberamente ad altri soggetti. L'unica possibilità di ulteriore trasferimento concessa al creditore è quella di effettuare una girata per procura.
La norma disciplina una modalità semplificata per costituire in pegno un titolo nominativo, tutelando al contempo il debitore limitando la facoltà di circolazione del titolo da parte del creditore pignoratizio.
Si applica a chi intende costituire o ricevere in pegno un titolo nominativo (debitore e creditore pignoratizio/giratario in garanzia).
Un soggetto chiede un prestito e, per garantire la restituzione della somma, consegna alla banca un certificato azionario nominativo apponendo sul retro la dicitura «girato in garanzia». La banca detiene il titolo a garanzia del rimborso ma non può venderlo o trasferirlo a terzi come se fosse proprio, potendo agire solo tramite girata per procura se necessario.
Il giratario in garanzia ha l'obbligo di non trasmettere ad altri il titolo, salvo che lo faccia mediante girata per procura.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.