CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2025
Usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2025