CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2026
2147 / 3261Pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2026