Parte QUINTATitolo II

Art. 183

Disposizioni finali

In vigore dal 12 mag 2006
Disposizioni finali 1. I provvedimenti di cui agli , comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell', comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall'attuazione degli , commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa. 5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli , comma 4 e dell', comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. 6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-183

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