Parte QUARTA›Titolo II›Capo I
Art. 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
In vigore dal 1 mag 2004
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell', comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all', comma 4, è punita ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-172