Parte QUARTA›Titolo II›Capo I
Art. 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
In vigore dal 1 mag 2004
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all' senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall', comma 1, le cose indicate nell' rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-175