Parte QUARTATitolo IICapo I

Art. 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

In vigore dal 1 mag 2004
Violazioni in materia di ricerche archeologiche 1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all' senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall', comma 1, le cose indicate nell' rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-175

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo