Titolo VI›Capo I
Art. 65
Attivi a copertura delle riserve tecniche
In vigore dal 30 giu 2015
1. Le riserve tecniche di cui all' sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell' e dell'.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-65